16 Novembre 2019

Accesso Civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso civico semplice

Documenti, Informazioni, Dati prodotti o detenuti dagli Uffici dell’I.C. “E. FERMI”

L’accesso civico  (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito di questo  Istituto.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Istituto

La richiesta può essere inviata tramite:

→ posta ordinaria all’indirizzo: I.C. “E. FERMI”, Via E. FERMI, 400 21044 CAVARIA CON PREMEZZO

→ posta elettronica all’indirizzo e-mail:  vaic84100g@istruzione.it

L’oggetto dell’accesso civico

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, relative ad uno degli Uffici dell’Istituto.

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza , ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Dirigente, detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati medesimi e/o delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego , il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico dell’istituto

Il titolare del potere sostitutivo è individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso articolo.

Utilità

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